Camionista con cellulare alla guida: ritiro o sospensione patente

A partire dalla fine del 2019 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Codice della Strada relative alle sanzioni in caso di utilizzo del cellulare e apparecchi elettronici alla guida.

L’uso del cellulare alla guida é sempre stato oggetto di acceso dibattito ed ha richiesto, fin dalla primissima diffusione dei telefoni cellulari nelle nostre vite, di essere in qualche modo regolamentato.

É indubbio il fatto che telefonare e mandare messaggi mentre si é alla guida comporta un abbassamento notevole del livello di attenzione sulla strada e, conseguentemente, essere cosi’ causa di danni e/o incidenti piú meno gravi. Da un rapporto stilato nel 2016 da Dekra (società che da un secolo si occupa di testing, certificazioni e sicurezza in particolare nel mondo automotive) scaturisce che il 90% degli incidenti su strada é dovuto alle cattive abitudini dei conducenti, tra cui – appunto, l’utilizzo del cellulare alla guida. É proprio a partire da questi dati statistici e dall’emergenza che pongono in evidenza che é scaturita la necessità di inasprire le sanzioni relative al caso.

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Vecchia normativa

Il “vecchio” ordinamento prevedeva un divieto categorico dell’utilizzo “di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.”.

Queste disposizioni risalgono alle piú recenti modifiche del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 e prevedevano, in caso di violazione, una sanzione amministrativa di un minimo di euro 161 a un massimo di euro 647.

Ecco dunque, che la sanzione si limitava a una multa che poteva essere piú o meno aspra.

Con le modifiche proposte nel corso del 2019, la violazione di tali disposizioni implica sanzioni decisamente piú drastiche.

Nuova normativa: le modifiche

Le modifiche apportate all’articolo 173 del Nuovo Codice della Strada – quello, appunto, relativo all’utilizzo di lenti e altri apparecchi elettronici alla guida, non riguardano il testo sopracitato – il quale rimane pressoché invariato, quanto la parte relativa alle sanzioni in caso di violazione. Si legge infatti:

  • Chiunque viola le disposizioni di cui il comma 2 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 213 a euro 851. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia la stessa violazione nel corso di un biennio

Ecco che, non solo é stata significativamente accresciuta la multa, ma é stata anche introdotta la possibile sospensione della patente nel caso di recidiva del soggetto.

Sospensione o ritiro patente

É importante sottolineare il fatto che, ad ora, ciò che é stato stilato tra le modifiche del Decreto riguarda la presunta sospensione della patente e non il ritiro. A onor del vero, era stato proposto a metà anno del 2019 dall’allora Ministro dei Trasporti il ritiro immediato della patente nei casi precedentemente descritti; ma questa proposta é rimasta, almeno fino ad ora, tale e non é stata fatta rientrare nelle modifiche di cui abbiamo parlato sopra.

Ritiro e sospensione, infatti, sono due provvedimenti diversi prima di tutto perché emanati da autorità competenti diverse: il primo é disposto dalla Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza; mentre il secondo dal Prefetto, Motorizzazione o autorità giudiziaria.

In secondo luogo, se nel caso del ritiro la patente di guida può tornare in possesso del soggetto interessato generalmente nel momento in cui si provvede all’adempimento delle norme violate; nel caso della sospensione le cose si articolano in modo diverso. La sospensione, infatti, nel Codice della Strada é considerata una sanzione accessoria complementare a quella amministrativa: ciò significa che essa risulta generalmente essere affiancata a una multa; in piú, in base all’illecito, va da un periodo minimo a uno massimo di legge.

Se quindi, da una parte, tali sanzioni – per quanto drastiche – mirano a disincentivare l’utilizzo degli smartphone durante la guida, dall’altra ci portano a prendere in considerazione l’uso di strumenti alternativi che ci consentino – in caso di necessità – di poter telefonare senza incorrere a multe e/o sospensioni di patente.

Soluzioni alternative

La nuova normativa non esclude però che si possa utilizzare il cellulare alla guida: il comma 2 citato pocanzi ammette infatti “l’uso di di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)”.

Si può ricorrere dunque a diverse alternative, purché non prevedano l’utilizzo delle mani e qui ne citeremo alcune e piu’ diffuse:

utilizzo del Bluetooth. É uno dei modi piú semplici per poter effettuare e ricevere chiamate mentre si é alla guida, nonché il piú immediato. Esso richiede infatti la semplice attivazione del bluetooth nel proprio smartphone e il conseguente collegamento con l’impianto stereo della vettura;

un altro strumento a cui si può ricorrere é un kit audio vivavoce, anche chiamato speakerphone, un dispositivo altoparlante facilmente installabile nell’aletta schermata parasole e che permette di effettuare chiamate senza distogliere lo sguardo dalla strada;

una terza alternativa potrebbero essere gli auricolati bluetooth, anche se considerati un pò piú scomodi e poco pratici, in quanto possono provocare un effetto isolante ai rumori esterni; ma non per questo meno diffusi;

ultimo ma non per questo meno utile, é l’utilizzo degli assistenti digitali, integrati sugli smartphone e che permettono di svolgere operazioni anche piú complesse (dalla lettura/stesura di email all’impostazione del navigatore) usando semplicemente i comandi vocali.

Roberto
Roberto

Figlio di camionista, appassionato di motori e di camion.
Ho studiato elettronica per poi lavorare un’officina di camion, sono poi diventato agente di commercio in un’azienda di rivendita per ricambi camion e tutt’ora mi occupo di vendere ricambi per camion e van online.

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